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D.P.R. 16/12/1992 n. 4958 . I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali. Art. 138. (art. 40 cod. Str.) (strisce longitudinali) 1 . Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la larghezza minima delle strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per tutte le altre strade. 2 . Le strisce longitudinali si suddividono in: A) strisce di separazione dei sensi di marcia; B) strisce di corsia; C) strisce di margine della carreggiata; D) strisce di raccordo; E) strisce di guida sulle intersezioni. 3 . Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue (fig. Ii.415); le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei, sono stabilite nella seguente tabella: tipo di...tratto..intervallo..ambito di applicazione......... Striscia....m.........m...................................... ....a......4,5.......7,5......per separazione dei sensi di.. . ..............................marcia e delle corsie di marcia ..............................nei tratti con velocità di... . ..............................progetto superiore a 110 km/h. . ....b......3,0.......4,5......per separazione dei sensi di.. . ..............................marcia e delle corsie di marcia ..............................nei tratti con velocità di... . ..............................progetto tra 50 e 110 km/h.... . ....c......3,0.......3,0......per separazione dei sensi di.. . ..............................marcia e delle corsie di marcia ..............................nei tratti con velocità non... ..............................superiore a 50 km/h o in....... ..............................galleria...................... . ....d......4,5.......1,5......per strisce di preavviso dello ..............................approssimarsi di una striscia. . ..............................continua...................... . ....e......3,0.......3,0......per delimitare le corsie di... . ..............................accelerazione e decelerazione. . ....f......1,0.......1,0......per strisce di margine, per... . ..............................interruzione di linee continue ..............................in corrispondenza di accessi.. . ..............................laterali o di passi carrabili. . ....g......1,0.......1,5......per strisce di guida sulle.... . ..............................intersezioni.................. . ....h......4,5........3.......per strisce di separazione.... . ..............................delle corsie reversibili...... . 4 . In curva, gli intervalli delle strisce di tipo "a" e "b", di cui alla tabella del comma terzo, possono essere ridotti in funzione dei raggi di curvatura fino alla lunghezza del tratto. 5 . L'estesa di una striscia continua non deve essere inferiore a 30 m, salvo il caso in cui due intersezioni successive siano così ravvicinate da non consentire tale lunghezza. 6 . Il tracciamento delle strisce longitudinali è obbligatorio su tutti i tipi di strade, ad eccezione delle strade non dotate di pavimentazione idonea alla posa delle strisce, mentre è facoltativo su quelle locali. Art. 139. (art. 40 cod. Str.) (strisce di separazione dei sensi di marcia) 1 . La separazione dei sensi di marcia si realizza mediante una o due strisce longitudinali affiancate di colore bianco e di uguale larghezza; la distanza tra le due strisce affiancate deve essere non inferiore alla larghezza di una di esse. 2 . La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere continua: A) sulle carreggiate a due corsie di marcia, allorchè non si voglia consentire l'occupazione, neppure momentanea, della corsia adiacente per il sorpasso; B) in prossimità delle intersezioni a raso; C) nelle zone di attestamento; D) in prossimità degli attraversamenti pedonali e di quelli ciclabili; E) in prossimità di tratti stradali in cui la visibilità è ridotta, come nelle curve sui dossi; F) in prossimità dei passaggi ferroviari a livello; G) in prossimità delle strettoie. 3 . Lungo le curve, sui dossi e nelle strettoie, non disciplinate con senso unico alternato, la striscia continua di separazione dei sensi di marcia deve avere lunghezza tale da impedire l'occupazione della corsia adiacente, per tutto il tratto in cui la visibilità non è sufficiente. 4 . Due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, devono essere impiegate allorchè uno dei due sensi di marcia dispone di una distanza di visibilità ridotta (figg. Da ii.416 a ii.424), ovvero per consentire la possibilità di sorpasso ai veicoli in uscita dalle aree di intersezione (fig. Ii.425); la lunghezza di tali strisce affiancate non deve essere inferiore a 30 m. 5 . Nel caso di due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, la striscia continua non impedisce al conducente, che ha effettuato un sorpasso consentito, di riprendere la sua posizione normale sulla carreggiata. 6 . Due strisce affiancate continue devono essere tracciate per separare sensi di marcia nei seguenti casi: A) nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia (fig. Ii.426) ; B) quando due o più corsie nello stesso senso di marcia sono delimitate da strisce continue (fig. Ii.426) ; C) quando la separazione dei sensi di marcia non coincide con l'asse della carreggiata; D) quando si predispone uno spartitraffico, anche senza apposito manufatto, per conferire maggiore sicurezza alla circolazione distanziando i due sensi di marcia; in questo caso, se lo spazio tra le due strisce è superiore a 50 cm, esso dovrà essere evidenziato con le zebrature di cui all'articolo 150, comma secondo. 7 . In presenza di sistemi di regolazione del traffico con corsie reversibili, le strisce di separazione delle corsie sono discontinue, del tipo "h" di cui alla tabella dell'articolo 138, comma terzo, e i conducenti possono effettuare il cambio di corsia solo se autorizzati dalla apposita segnaletica semaforica. 8 . In tutti gli altri casi non previsti dal presente articolo le strisce di separazione dei sensi di marcia devono essere discontinue. 9 . Le strisce continue possono essere interrotte in corrispondenza di strade o accessi laterali, sempre che sia garantita una sufficiente visibilità per le manovre di attraversamento o di svolta. 10 . Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per la effettuazione delle manovre connesse con la sosta. 11 . Per preavvisare i conducenti dell'approssimarsi di una striscia longitudinale continua di separazione dei sensi di marcia, si possono adottare strisce longitudinali discontinue del tipo "d", di cui alla tabella dell'articolo 138, comma terzo. Art. 140. (art. 40 cod. Str.) (strisce di corsia) 1 . Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, è funzione della sua destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e della sua regolazione; il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m; mentre per le corsie di emergenza il modulo va scelto nell'intervallo tra 2 e 3,5 m. 2 . Negli attestamenti delle intersezioni urbane il modulo di corsia può essere ridotto a 2,5 m, purchè le corsie che adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal traffico pesante. 3 . La larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta il più possibile costante, salvo che in prossimità delle intersezioni o in corrispondenza dei salvagenti posti sulle fermate dei tram; in curva deve essere realizzato idoneo allargamento in funzione del tipo di veicoli in transito e del raggio di curvatura. 4 . Nelle zone di attestamento, in prossimità delle intersezioni, le strisce di separazione delle corsie di marcia devono essere continue, nel tratto immediatamente precedente la striscia di arresto, per una lunghezza minima di 30 m. 5 . Le strisce di corsia delle strade con diritto di precedenza possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, purchè tracciate in modo discontinuo; tuttavia le strisce di corsia non possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, qualora esistano le strisce di guida di cui all'articolo 143. 6 . Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig. Ii.427/a). 7 . Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (fig. Ii.427/b). Art. 141. (art. 40 cod. Str.) (strisce di margine della carreggiata) 1 . I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore bianco. 2 . Le strisce di margine sono continue in corrispondenza delle corsie di emergenza e delle banchine; esse possono essere realizzate nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta. 3 . Le strisce di margine sono discontinue in corrispondenza di una strada con obbligo di dare precedenza, di diramazioni, di corsie di accelerazione e decelerazione, di piazzole o zone di sosta e di passi carrabili (fig. Ii.428/a, ii.428/b, ii.428/c). 4 . La larghezza minima delle strisce di margine è di: 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, 15 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbana di quartiere e 12 cm per le strade locali. 5 . Le strisce di margine delle autostrade e delle strade extraurbane principali, nelle zone di nebbia o in quelle in cui si verificano frequenti condizioni atmosferiche avverse, possono essere dotate di elementi di rilievo che producono un effetto sonoro o inducono una vibrazione sul veicolo, per avvertire il conducente della sua posizione rispetto al margine della carreggiata; tale accorgimento può essere adottato tutte le volte che sia ritenuto necessario. In tale caso lo spessore della striscia con gli elementi a rilievo può raggiungere lo spessore di 5 mm. Sia i materiali da utilizzare per la costruzione degli elementi a rilievo, che il profilo degli stessi, sono soggetti ad approvazione da parte del ministero dei lavori pubblici - ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Art. 142. (art. 40 cod. Str.) (strisce di raccordo) 1 . Le strisce di raccordo sono strisce continue oblique di colore bianco e vanno usate in dipendenza di variazioni della larghezza della carreggiata utilizzabile dal traffico, o delle corsie. 2 . L'inclinazione delle linee di raccordo rispetto all'asse stradale non deve superare il 5 per cento per le strade urbane di quartiere e per le strade locali e il 2 per cento per tutti gli altri tipi di strade, fatti salvi i casi in cui ciò risultasse impossibile per la presenza di intersezioni a monte (fig. Ii.429). 3 . Le strisce di raccordo possono delimitare zone della carreggiata dalle quali si voglia escludere il traffico; in tal caso queste zone possono essere visualizzate mediante zebratura. 4 . Le strisce di raccordo per far divergere il traffico da ostacoli o isole posti entro la carreggiata devono essere realizzate come indicato in figura ii.430. Art. 143. (art. 40 cod. Str.) (strisce di guida sulle intersezioni) 1 . Le strisce di guida sulle intersezioni sono del tipo "g", di cui alla tabella dell'articolo 138, comma terzo, sono curve, discontinue, di colore bianco e possono essere tracciate nelle aree di intersezione per guidare i veicoli in manovra secondo una corretta traiettoria (figg. Ii.431/a e ii.431/b).
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